COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DIANGAS – GARA MELE PADULA / DIANGAS DEL 29.01.2007 – CALCIO A 5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DIANGAS – GARA MELE PADULA / DIANGAS DEL 29.01.2007 – CALCIO A 5 SERIE D La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Diangas, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è infondato. Invero, i calciatori di seguito indicati risultano tutti regolarmente tesserati, a favore della società Mele Padula, da data antecedente il giorno di disputa della gara in epigrafe: Bolognino Giovanni, nato il 2.02.1977, dal 20.01.2007; Jervolino Michele, nato il 21.08.1968, dal 2.12.2006; Lentino Luigi, nato il 22.08.1988, dal 20.01.2007; Di Brienza Pasquale, nato il 10.04.1966, dal 10.11.2000; Jervolino Rosario, nato il 26.08.1976, dal 20.01.2007; De Pina Pierpaolo, nato il 7.06.1986, dal 1°.02.2003; Lovizio Maurizio, nato il 27.06.1982, dal 20.01.2007. Di conseguenza, essi hanno partecipato, alla gara in esame, in posizione regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Diangas.dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è infondato. Invero, i calciatori di seguito elencati risultano tutti regolarmente tesserati, per la società Tanagro Gregoriana, da data antecedente il giorno di disputa della gara in epigrafe: Lambiase Leandro, nato il 16.05.1980, dal 12.01.2007; Daniele Alessandro, nato il 23.01.1984, dal 16.12.2006; Perna Nicola, nato il 7.06.1990, dal 30.09.2006; Parrilli Vito, nato il 29.11.1969, dal 19.09.2003; Robertazzi Accarino, nato il 19.5.1988, dal 16.10.2004). Di conseguenza, i calciatori innanzi nominati hanno partecipato alla gara, di cui al reclamo, in posizione regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo.
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