COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CONTRADA – GARA REAL CONTRADA / SIRIGNANO DEL 10.02.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CONTRADA – GARA REAL CONTRADA / SIRIGNANO DEL 10.02.2007 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Real Contrada, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento e della Segreteria del C.R. Campania, rileva che il reclamo è infondato. Invero, i calciatori di seguito indicati e l’assistente di parte risultano tutti regolarmente tesserati, a favore della società Sirignano, da data antecedente il giorno di disputa della gara, di cui al reclamo: Monteforte Gerardo, nato il 2.02.1978, dal 3.11.2006; Monteforte Giuseppe, nato il 23.10.1976, dal 3.11.2006; De Lucia Pellegrino, nato il 18.02.1986, dal 3.10.2003; Marziale Vincenzo, nato il 6.09.1987, dall’8.02.2007; Esposito Tommaso, nato il 6.02.1952 (censito in qualità di consigliere ed utilizzato quale assistente di parte dell’arbitro), dall’11.09.2006. Di conseguenza, i suddetti nominati hanno partecipato alla gara, di cui al reclamo, in posizione regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Real Contrada.
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