COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SANGENNARESE – GARA REAL CONTRADA / SANGENNARESE DEL 10.12.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SANGENNARESE – GARA REAL CONTRADA / SANGENNARESE DEL 10.12.2006 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, va chiarito che il calciatore Ricci Salvatore, nato il 1.3.1981, dopo essere stato squalificato per complessive tre giornate, come dal Comunicato Ufficiale n. 97 del 5.5.2006 (Campionato 2005/2006), ha successivamente scontato tale sanzione, non essendo stato né utilizzato, né inserito nelle distinte ufficiali, dalle rispettive società di appartenenza, in occasione delle seguenti gare: Real Suessola/Polvica del 22.10.2006 (allorquando era tesserato a favore della società Polvica); Real Contrada/Comp. Vesuvio del 4.11.2006 (dopo il suo trasferimento alla società Real Contrada, con decorrenza dal 28.10.2006); Cultural Classic/Real Contrada dell’11.11.2006. Di conseguenza, egli aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Sangennarese.
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