COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS PONTICELLI – GARA SCISCIANO / VIS PONTICELLI DEL 14.01.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS PONTICELLI – GARA SCISCIANO / VIS PONTICELLI DEL 14.01.2007 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la società, rileva che il reclamo è infondato. Invero, i comportamenti assunti dai calciatori della società Vis Ponticelli, Manna Ciro, Atene Pasquale, Esposito Luigi e dall’allenatore, sig. De Micco Clemente, descritti dal direttore di gara nel proprio rapporto con chiarezza, sono di una gravità assoluta. La reclamante, peraltro, non ha prodotto elementi di convincimento in senso contrario ed anzi, nelle suppletive dichiarazioni, ha confermato il comportamento del De Micco. Di conseguenza, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori e l’ammenda a carico della società appaiono giuste e conformi all’effettiva gravità delle infrazioni commesse. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando le decisioni del Giudice Sportivo; per l’effetto dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Vis Ponticelli.
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