COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO HYRIA MARZANO – GARA ATERRANA 2000 / HYRIA MARZANO DEL 18.11.06 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO HYRIA MARZANO – GARA ATERRANA 2000 / HYRIA MARZANO DEL 18.11.06 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Hyria Marzano, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, audito l’arbitro della gara, sentita, in due diverse riunioni di questa Commissione Disciplinare, la società reclamante, rileva: la vicenda in esame, assolutamente sgradevole per i suoi aspetti di reiterata, insistente violenza, appare del tutto peculiare. Invero, dal 37’ del secondo tempo della gara, si sono verificati, in sequenza, i seguenti episodi: un primo avvio di rissa generale, tra i calciatori delle due squadre, determinato da un comportamento violento del capitano della società Aterrana 2000; l’espulsione del calciatore medesimo; il tentativo di aggressione, da parte del calciatore espulso, ai danni di alcuni calciatori della società antagonista; l’invasione di campo, da parte di alcuni sostenitori della società Aterrana (istigati dal calciatore espulso), che aggredivano alcuni dirigenti della società ospitata, immediatamente respinti dal fattivo intervento di dirigenti e calciatori della società Aterrana medesima; un violento alterco tra il calciatore espulso della società Aterrana ed alcuni calciatori della società Hyria Marzano; una rissa generale; il tentativo dell’arbitro, ristabilita la calma, dopo circa dieci minuti di sospensione della gara, di riprendere il gioco; il rifiuto opposto dalla società Hyria Marzano agli inviti, da parte del direttore di gara, di riprendere la gara. Questa Commissione Disciplinare ritiene che, in ragione dell’esposta ricostruzione della vicenda, operata sulla base degli atti ufficiali di gara e delle deposizioni rese a questa C.D.; considerata l’accertata, persistente assenza della Forza Pubblica, confermata dal direttore di gara all’atto dell’audizione presso questa C.D.; tenuto conto dell’assoluta gravità dei fatti in esame; valutato che la responsabilità della vicenda debba essere addebitata ad entrambe le società in gara: all’Aterrana, per responsabilità diretta ed oggettiva, sia in ragione della circostanza che è stato il suo capitano a provocare ed attivare gli episodi negativi, come ampiamente descritto, sia per l’invasione di campo da parte dei suoi sostenitori, nonostante il corretto e fattivo comportamento dei dirigenti e degli altri calciatori, che, tuttavia, non è risultato idoneo alla soluzione della vicenda; all’Hyria Marzano, per il grave comportamento dei suoi tesserati, nonché per il rifiuto di riprendere la gara. A tale riguardo, questa Commissione Disciplinare ritiene doveroso sottolineare che, in ogni caso, sulla base – di palmare evidenza e di eccezionale gravità – dei fatti descritti negli atti ufficiali di gara, l’assunto del direttore di gara (secondo il quale era possibile, pur in assenza della Forza Pubblica, riavviare una gara pesantemente vulnerata da comportamenti di violenza, ai limiti dell’inciviltà, di un tesserato e dei sostenitori dell’Aterrana, da una parte; di numerosi tesserati dell’Hyria Marzano, dall’altra), debba essere giudicato non condivisibile. Tanto premesso, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, questa Commissione Disciplinare giudica di dover, a riforma dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le società. P.Q.M. DELIBERA a riforma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in esame con il punteggio di 0-3 a carico di entrambe le società; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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