COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTA’ DI TORRE DEL GRECO – GARA REAL MARCHESA / CITTA’ DI TORRE DEL GRECO DEL 28.01.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTA’ DI TORRE DEL GRECO – GARA REAL MARCHESA / CITTA’ DI TORRE DEL GRECO DEL 28.01.2007 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Città di Torre del Greco, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è infondato. Invero, il calciatore Amodio Eustachio Marco, nato il 30.05.1984, risulta regolarmente tesserato per la società Real Marchesa dal 5.01.2007, in quanto, svincolato in data 14.12.2006 dalla società Real Marchesa, si ritesserava di nuovo a favore della medesima società, mediante aggiornamento di posizione di tesseramento in data 5.01.2007, ovvero in data antecedente il giorno di disputa della gara, di cui al reclamo. Di conseguenza, egli ha partecipato alla gara in esame in posizione regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Città di Torre del Greco.
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