COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VAL SERRE – GARA CAPO DI FIUME / VAL SERRE DEL 10.02.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VAL SERRE – GARA CAPO DI FIUME / VAL SERRE DEL 10.02.2007 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Val Serre, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva che il reclamo è infondato. Invero, i calciatori di seguito indicati risultano tutti regolarmente tesserati, a favore della società Capo di Fiume, da data antecedente il giorno di disputa della gara: Redina Andrea, nato il 2.03.1977, dal 12.01.2007; Catania Gabriel, nato il 29.02.1984, dal 24.11.2006; D’Amico Pasquale, nato il 10.03.1985, dal 7.11.2003; Paolino Alessandro, nato il 10.01.1985, dal 24.11.2006; Sorbo Gennaro, nato il 10.05.1988, dal 16.12.2006; Orlando Giorgio, nato il 7.01.1973, dal 16.09.2004 e Palo Alfonso, nato il 23.03.1986, dal 27.10.2006. Di conseguenza, essi, alla data della gara in esame, erano in posizione regolare. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Val Serre.
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