COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MARCHESA – GARA MARCHESA / S.MARIA LA CARITA’ DEL 12.11.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MARCHESA – GARA MARCHESA / S.MARIA LA CARITA’ DEL 12.11.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la società e sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva che il reclamo è infondato. Invero, nelle suppletive dichiarazioni, il direttore di gara precisava che l’assistente di parte espulso veniva sostituito dal massaggiatore, indicato in distinta, Esposito Vincenzo. Pertanto, non risulta conforme al vero la circostanza dedotta dalla reclamante. L’arbitro, peraltro, ha ulteriormente confermato tutto quanto da lui descritto nel rapporto ufficiale di gara. Tanto premesso, va specificato che a questa Commissione appaiono congrue, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, sia quelle a carico dei tesserati, sia l’ammenda a carico della società. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, disponendo l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Marchesa.
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