COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETIK TORCHIARA – GARA ATLETIK TORCHIARA / PERDIFUMO DEL 6.01.07 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETIK TORCHIARA – GARA ATLETIK TORCHIARA / PERDIFUMO DEL 6.01.07 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile. Invero, il reclamo è stato spedito il 22.01.2007, con raccomandata n. 12813456054, ovvero oltre il termine prescritto dall’art. 42, comma 3, C.G.S. (sette giorni dallo svolgimento della gara, per i reclami in ordine a supposta posizione irregolare di calciatore). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Atletik Torchiara.
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