COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 08 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL S.ANDREA DI CONZA – GARA CONZA / REAL S.ANDREA DEL 17.02.2007 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 08 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL S.ANDREA DI CONZA – GARA CONZA / REAL S.ANDREA DEL 17.02.2007 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, come da attestazione dell’Ufficio Tesseramento, i calciatori di seguito elencati, pur tesserati a favore della società Conza da data antecedente il giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame, non avevano titolo a partecipare alla gara medesima, in quanto infrasedicenni e, di conseguenza, soggetti all’obbligo della preventiva autorizzazione, non rilasciata da parte del C.R. Campania (ex art. 34, comma 3, N.O.I.F.): Caprio Angelo, nato il 3.11.1991 (tesserato dal 3.11.2006); Tobia Luigi, nato il 7.05.1991 (tesserato dal 3.11.2006); Turri Pasquale, nato il 15.12.1991 (tesserato dal 3.11.2006). P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real S. Andrea di Conza, di infliggere alla società Conza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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