COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL AIROLA – GARA JUVE MONTESARCHIO / REAL AIROLA DEL 18.02.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL AIROLA – GARA JUVE MONTESARCHIO / REAL AIROLA DEL 18.02.2007 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Real Aiola, rileva che esso è fondato. Invero, come da attestazione dell’Ufficio Tesseramento, il calciatore Cappabianca Assunto, nato il 2.03.1991, pur tesserato a favore della società Juve Montesarchio da data antecedente il giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame, non aveva titolo a partecipare alla gara medesima, in quanto infrasedicenne alla data di svolgimento dell’evento agonistico e, di conseguenza, soggetto all’obbligo della preventiva autorizzazione, da parte del C,.R. Campania (sulla base dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F.). L’autorizzazione, invero, è stata sì concessa, come dal Comunicato Ufficiale n. 71 del 22.02.2007, pag. 1738, ma con data di pubblicazione successiva a quella di disputa della gara, di cui al reclamo in esame. Di conseguenza, egli ha partecipato in posizione irregolare alla gara, di cui al reclamo. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real Airola, di infliggere alla società Juve Montesarchio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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