COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VITULANO – GARA CALCIO PUGLIANELLO / VITULANO DEL 18.02.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VITULANO – GARA CALCIO PUGLIANELLO / VITULANO DEL 18.02.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Vitulano, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Segreteria del C.R. Campania, rileva che il reclamo è infondato. Invero, l’assistente di parte, sig. Nicolino Mattei, risulta regolarmente censito quale dirigente della società Calcio Puglianello con decorrenza dal 20.09.2006. Di conseguenza egli, alla data della gara in esame, era in posizione regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Vitulano.
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