COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CAVA DE’ TIRRENI – GARA NOCERA CALCIO A CINQUE / CAVA DE’ TIRRENI DEL 17.02.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CAVA DE’ TIRRENI – GARA NOCERA CALCIO A CINQUE / CAVA DE’ TIRRENI DEL 17.02.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Cava de’ Tirreni, pervenuto in data 7 marzo 2007, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, in via preliminare rileva non doversi procedere in ordine alla richiesta di riduzione della squalifica per tre giornate di gara, inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Della Brenda Milito Luca, in quanto già scontata all’atto della riunione di questa Commissione Disciplinare (che, peraltro, configura la prima utile, successiva alla data del recapito postale del reclamo in esame). Quanto all’altra sanzione impugnata, questa Commissione Disciplinare ritiene che il gesto del calciatore Masullo Armando, pur certamente riprovevole, debba essere considerato come un grave atto di stizza e di istintività non controllata, meritevole di censura e di adeguata sanzione. Tuttavia, atteso che la pena deve essere commisurata, sul piano dell’assoluta obiettività, all’effettiva gravità dell’infrazione commessa, questa C.D. giudica di dover ridurre la sanzione a tutto il 30.11.2007. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo della società Cava de’ Tirreni, riducendo la squalifica a carico del calciatore Masullo Armando a tutto il 30.11.2007; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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