COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO STRIANO – GARA MASSALUBRENSE / STRIANO DEL 3.12.2006 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO STRIANO – GARA MASSALUBRENSE / STRIANO DEL 3.12.2006 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Striano per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore Elefante Salvatore, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il predetto calciatore, come dal Comunicato Ufficiale n. 44 del 23.11.2006, pag. 844, relativo alla gara del 19.11.2006, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica per due giornate di gara, quale calciatore non espulso dal campo. Tale squalifica, non rientrando nel regime dell’automatismo della sanzione, avrebbe dovuto essere scontata successivamente alla pubblicazione della sanzione sul Comunicato Ufficiale (il n. 44, innanzi citato). Viceversa, il calciatore Elefante Salvatore, quanto alle gare ufficiali successive alla pubblicazione della squalifica in argomento, mentre in occasione di Sarnese – Massalubrense del 26.12.2006 non ha partecipato e non è stato inserito nella distinta ufficiale, ha viceversa preso parte (dopo aver, dunque, scontato una sola delle due giornate di squalifica), non avendone titolo, in quanto gravato dalla seconda giornata di squalifica, alla gara oggetto del reclamo. Di conseguenza, in ragione dell’utilizzo, in posizione irregolare agli effetti disciplinari, del più volte nominato calciatore Elefante Salvatore, la società Massalubrense deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Striano, di infliggere alla società Massalubrense, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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