COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOLOFRA – GARA SOLOFRA / SERINO DEL 25.02.2007 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOLOFRA – GARA SOLOFRA / SERINO DEL 25.02.2007 – ECCELLENZA La C.D., visti gli atti ufficiali, rileva che esso è infondato. Deve premettersi che questa C.D. è necessitata alla decisione in ordine al reclamo in esame, pur preso atto che il Giudice Sportivo del C.R. Campania ha disposto la trasmissione del fascicolo all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., per gli accertamenti in relazione sia all’omologazione del risultato tecnico, sia ad “altre responsabilità”. L’esigenza di decisione senza rinvio, invero, è connessa alla durata della sanzione (sette giornate di squalifica). La reclamante ritiene eccessivamente afflittivo il provvedimento sanzionatorio, inflitto dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Savarese Catello. Ad avvalorare le proprie allegazioni difensive, si riporta ad altri casi ritenuti analoghi, le sanzioni dei quali sarebbero risultate di minore entità. È da sottolineare che, nel caso di specie, la condotta assunta dal calciatore Savarese risulta particolarmente violenta, secondo quanto riferito dal direttore di gara, poiché si scagliava contro un calciatore avversario colpendolo al viso ed alle gambe. Tale episodio è ritenuto, da questa C.D. particolarmente grave, oltre a non essere, sotto il profilo obiettivo, comparabile con le fattispecie segnalate dalla ricorrente. A nulla rileva, altresì, ai fini della richiesta riduzione della sanzione, l’assunto della provocazione subita, ad opera di alcuni calciatori avversari, non riportata, peraltro, nel supplemento di referto. Questa C.D., inoltre, non può neppure accedere all’altra tesi della reclamante, secondo la quale sarebbe circostanza dimostrativa di una minore gravità il fatto che, a seguito della condotta violenta, la rissa, che pure ne è scaturita, non ha tuttavia determinato la definitiva sospensione della gara. Pertanto, la sanzione, inflitta in prime cure, va integralmente confermata, in quanto equa e proporzionata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo; per l’effetto dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Solofra.
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