COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C.ALTO CASERTANO – GARA CELLOLE / G.C.ALTO CASERTANO DEL 18.02.07 – 1^ C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C.ALTO CASERTANO – GARA CELLOLE / G.C.ALTO CASERTANO DEL 18.02.07 – 1^ C. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è meritevole di parziale accoglimento. Invero, sebbene il sig. Argo Nazzareno abbia assunto, nei confronti del direttore di gara, un atteggiamento ingiurioso, maggiormente riprovevole in ragione del ruolo svolto dallo stesso, appare equa una riduzione della sanzione, in termini di maggiore congruità e conformità all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre a tutto il 16.04.2007 la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo a carico del sig. Argo Nazzareno; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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