COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CAFASSO – GARA CAFASSO / S.MARIA DEGLI ANGELI DELL’11.02.07 – 3^ C. – C.P. SA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CAFASSO – GARA CAFASSO / S.MARIA DEGLI ANGELI DELL’11.02.07 – 3^ C. – C.P. SA
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva preliminarmente che esso è inammissibile nella parte relativa alla richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo, in quanto è privo della ricevuta della raccomandata postale, comprovante la contestuale spedizione della copia del reclamo alla società controparte. L’omissione configura la violazione della prescrizione, di cui all’at. 42, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Quanto all’altra sanzione impugnata, ovvero la squalifica a carico del calciatore Agresti Vincenzo, questa C.D. la ritiene giusta e proporzionata, in rapporto al comportamento assunto, nella circostanza, dal suddetto calciatore. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo per quel che concerne la richiesta di ripetizione della gara; di rigettarlo nella parte relativa alla richiesta di riduzione della squalifica del calciatore; dispone l’addebito della tassa, non versata, a carico della società reclamante.
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