COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL STAR BENEVENTO – GARA REAL STAR BENEVENTO / CAPODRISE DEL 23.12.2006 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL STAR BENEVENTO – GARA REAL STAR BENEVENTO / CAPODRISE DEL 23.12.2006 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile, in ragione della mancanza di uno dei presupposti formali, che il Codice di Giustizia Sportiva prescrive quali essenziali, per la validità di un reclamo di parte, finalizzato alla modifica del risultato acquisito sul campo. Invero, il reclamo medesimo non è stato inviato in copia alla controparte, come previsto dall’art. 29, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. L’atto di reclamo rimesso a questa C.D., invero, è privo della ricevuta della raccomandata postale, comprovante la contestuale spedizione di copia del reclamo alla società controparte. Quanto all’altra parte del reclamo, relativa alle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo ai tesserati della ricorrente, esso può essere esaminato nel merito, in quanto non necessita della spedizione della copia delle motivazioni alla società controparte. Questa C.D., peraltro, ritiene che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo siano congrue ed adeguate all’effettiva gravità dei fatti contestati. Questa C.D., infine, prende atto che il Comunicato Ufficiale riporta un’errata trascrizione della sanzione inflitta al calciatore Maio Marco, che era stata determinata dal Giudice Sportivo sino al 23.04.2007 ed erroneamente pubblicata come commisurata al 23.04.2008. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo; per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Real Star Benevento; si dispone la correzione del Comunicato Ufficiale n. 62 del 25.01.2007, pag. 1545, relativa all’errata trascrizione della sanzione inflitta al calciatore Maio Marco, disposta dal Giudice Sportivo sino al 23.04.2007 ed erroneamente pubblicata, sul Comunicato Ufficiale, come commisurata al 23.04.2008.
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