COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MERCOGLIANO – GARA CASTELLANA / MERCOGLIANO DEL 18.12.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO MERCOGLIANO – GARA CASTELLANA / MERCOGLIANO DEL 18.12.2006 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, rileva: la società Mercogliano ha impugnato le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, come pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007, precisando peraltro di non aver potuto conseguire alcuna documentazione, da parte dei Carabinieri presenti sul campo, in funzione di tutela dell’ordine pubblico, in quanto “non era stato redatto alcun rapporto”. Questa Commissione Disciplinare ritiene che gli atti ufficiali di gara, che configurano fonte privilegiata di prova, non possano essere smentiti dalle pur articolate motivazioni, di cui al reclamo di parte. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, alle quali si è opposta la società reclamante, esse, sulla base delle precise descrizioni degli atti ufficiali di gara, sia quello arbitrale, sia quello del Commissario di Campo, appaiono congrue ed equamente determinate, in rapporto alla gravità dei fatti e delle infrazioni disciplinari verificatesi nella circostanza. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Mercogliano.
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