COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RIN. SANNICOLESE – GARA VAIRANESE / RIN. SANNICOLESE DELL’11.02.2007 – 2^ C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RIN. SANNICOLESE – GARA VAIRANESE / RIN. SANNICOLESE DELL’11.02.2007 – 2^ C. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso deve essere rigettato. Invero, le deduzioni della ricorrente non appaiono idonee a confutare gli atti ufficiali, con particolare riferimento al supplemento di rapporto del direttore di gara. Invero, la decisione sulle condizioni di sicurezza, ai fini dello svolgimento della gara, è demandata al giudizio dell’arbitro. Il direttore di gara ha certamente l’obbligo di rispettare – come nella specie ha fatto – una procedura finalizzata a riportare l’ordine in campo. Nella circostanza, a tale riguardo, emerge la sussistenza dei presupposti per l’adozione, da parte dell’arbitro, della decisione di sospensione della gara. In via specifica, l’accerchiamento dell’arbitro da parte di alcuni calciatori (in numero di cinque / sei) della Rin. Sannicolese; i diversi spintoni inflittigli dai medesimi; le minacce ed ingiurie rivoltegli; un calcio allo stinco, con il quale l’arbitro era colpito da uno dei calciatori della Rin. Sannicolese: tutti questi elementi concorrono, in modo indiscutibile, ad indicare come ineccepibile la sospensione della gara, con le relative conseguenze di natura disciplinare, in esse compresa la punizione sportiva della perdita della gara, a carico della Rin. Sannicolese, con il punteggio di 0-3. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Rinascita Sannicolese.
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