COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMI PRO SALA CALCIO A5 – GARA MELE PADULA / PRO SALA C5 DEL 15.01.07 – C5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMI PRO SALA CALCIO A5 – GARA MELE PADULA / PRO SALA C5 DEL 15.01.07 – C5 SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ha preliminarmente disposto la riunione per connessione dei tre distinti reclami, presentati dalla ricorrente su diverse questioni, ma inerenti la medesima gara ufficiale. In particolare: a) con riguardo al reclamo concernente la posizione irregolare dei calciatori Renne Francesco, nato il 1.04.1986; Jervolino Michele, nato il 21.08.1968; Jervolino Rosario, nato il 26.08.1976; Lentini Luigi, nato il 22.08.1988; Di Brienza Pasquale, nato il 10.04.1966; De Fina Pierpaolo, nato il 7.06.1986; Lovizio Maurizio, nato il 27.06.1982, si è accertato che essi sono regolarmente tesserati, a favore della società Mele Padula, da data antecedente il giorno di disputa della gara in epigrafe; quanto, poi, al calciatore, indicato dalla ricorrente come Rosolino Giovanni, egli è, invece, registrato nella distinta ufficiale come Bolognino Giovanni (nato il 2.02.1977), anch’egli regolarmente tesserato, a favore della società Mele Padula, da data antecedente il giorno di disputa della gara in epigrafe; b) con riguardo al reclamo concernente la decisione del Giudice Sportivo in ordine all’esito della gara, esso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non corredato dalla ricevuta della raccomandata postale, comprovante l’invio di copia del ricorso alla società controparte, così come prescritto all’art. 29, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva; c) con riguardo al reclamo concernente le squalifiche inflitte ai tesserati Salvatore Camporeale, Ferdinando Prestigiovanni, Massimiliano Pericolo, nonché relativo all’ammenda di euro 260.00 a carico della società reclamante, le sanzioni a carico dei calciatori Prestigiovanni e Pericolo, nonché quella pecuniaria, sono valutate da questa Commissione Disciplinare congrue ed adeguate ai fatti contestati; viceversa, la squalifica inflitta a carico dell’allenatore, sig. Camporeale Salvatore, si appalesa eccessiva, rispetto al comportamento contestato ed all’effettiva gravità dell’infrazione disciplinare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, di cui alla lettera a), disponendo l’addebito della relativa tassa, non versata, sul conto della società Pro Sala Calcio a 5; di dichiarare inammissibile il reclamo, di cui alla lettera b), disponendo l’addebito della relativa tassa, non versata, sul conto della società Pro Sala Calcio a 5; in parziale accoglimento del reclamo di cui al punto c), di ridurre a tutto il 15.07.2007 la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore dell’allenatore Camporeale Salvatore; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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