COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PORTICI 1906 – GARA NUOVA S. VITALIANO / PORTICI 1906 DEL 10.12.2006 – PROM.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PORTICI 1906 – GARA NUOVA S. VITALIANO / PORTICI 1906 DEL 10.12.2006 – PROM. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. La società reclamante assume che alla gara in epigrafe abbia preso parte il calciatore Amoroso Antonio, nato il 16.02.1988, che, ad avviso della reclamante, in quanto espulso dal campo in occasione della gara del 22.11.2006 e squalificato per due giornate di gara (come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 46 del 10.11.2006), non avrebbe potuto essere utilizzato dalla società Nuova San Vitaliano nella gara oggetto del ricorso. Da accertamenti esperiti, viceversa, il predetto calciatore, effettivamente espulso nella gara del 22.11.2006, non ha partecipato (né è stato inserito nella distinta ufficiale) sia alla gara del 26.11.2006 (prima gara ufficiale immediatamente successiva a quella dell’espulsione dal campo), sia a quella del 2.12.2006 (successiva alla data di pubblicazione del citato Comunicato Ufficiale), in tal modo scontando le due giornate di squalifica. Pertanto, il calciatore Amoroso Antonio è stato legittimamente utilizzato dalla società Nuova San Vitaliano nella gara oggetto del reclamo in esame. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Portici 1906; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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