COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVO TERZIGNO – GARA CASERTA CALCIO / NUOVO TERZIGNO DEL 22.10.2006 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO NUOVO TERZIGNO – GARA CASERTA CALCIO / NUOVO TERZIGNO DEL 22.10.2006 – ECCELLENZA
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, osserva: la società Nuovo Terzigno ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Campania, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 23 novembre 2006, pag. 840, con la quale era stato respinto il reclamo di prima istanza della società medesima, finalizzato alla declaratoria di irregolarità della gara in esame, per presunto “errore tecnico” arbitrale. Esso si sarebbe concretizzato nella circostanza che il calciatore n. 9 del Nuovo Terzigno, Izzo Alessandro, sarebbe stato indebitamente espulso dal campo per “doppia ammonizione”, senza essere stato precedentemente ammonito dall’arbitro, nel corso della gara stessa. Dagli atti ufficiali risulta che, al 37’ del secondo tempo, il calciatore in argomento – alla notifica (per uno “sgambetto” ad un avversario) dell’ammonizione, mediante esibizione, da parte del direttore di gara, del rituale e regolamentare cartellino giallo – aveva rivolto all’arbitro un’espressione ingiuriosa, in ragione della quale il direttore di gara lo aveva espulso dal campo. La società reclamante, già nel reclamo di primo grado, prodotto al Giudice Sportivo, aveva sostenuto che l’arbitro avrebbe riferito al calciatore Izzo Alessandro, all’atto della notifica dell’ammonizione, le testuali parole: “Nove, ma a me pare di averti già ammonito”. La reclamante ha sostenuto, fin dal reclamo di primo grado, la tesi che l’arbitro, per un banale errore di persona, fosse convinto di aver notificato al calciatore Izzo Francesco una precedente ammonizione, nel corso della gara in esame, per cui, in occasione della notifica dell’ammonizione in questione (al 37’ del secondo tempo), in ragione dell’erroneo convincimento, avesse decretato l’espulsione del calciatore non a seguito della frase ingiuriosa, ma “per doppia ammonizione”. La reclamante ha aggiunto altri dettagli, tra i quali uno particolarmente significativo, ovvero che uno dei due Assistenti dell’arbitro avesse addirittura “mostrato all’arbitro il suo taccuino, facendo notare al d.d.g. che si sbagliava e che a lui risultavano ammoniti, fino a quel momento, il numero 2 ed il numero 8”. In ragione dell’asserito “errore tecnico” arbitrale, la società Nuovo Terzigno aveva chiesto al Giudice Sportivo la ripetizione della gara, per la supposta sua irregolarità di svolgimento, a cagione della menomazione tecnica, determinata dall’espulsione, asserita come indebita, del calciatore più volte richiamato. La complessità della vicenda aveva indotto il Giudice Sportivo a sentire, ai fini della decisione, la terna arbitrale, che aveva diretto la gara in parola. I due Assistenti dell’arbitro hanno, in occasione dell’audizione presso il Giudice Sportivo, sottolineato che un ulteriore elemento era stato rappresentato da una richiesta, della società Nuovo Terzigno, di effettuare la sostituzione di un calciatore. In particolare, l’Assistente al quale era demandata la segnalazione delle sostituzioni dei calciatori ha puntualizzato che, subito dopo la richiesta di procedere alla sostituzione, nel mentre l’Assistente medesimo si avvicinava alla “intersezione della linea mediana del campo per consentire la sostituzione”, i dirigenti del Nuovo Terzigno “protestavano nei confronti dell’arbitro e nei miei confronti, dicendo che l’arbitro stava sbagliando nell’espellere il calciatore n. 9, secondo loro per doppia ammonizione”. Quanto all’audizione del direttore di gara presso il Giudice Sportivo, egli, ribadendo quanto già indicato nel suo referto, ha testualmente precisato: “Alla notifica del provvedimento (di ammonizione), il calciatore (Izzo Alessandro) ha protestato e, mentre trascrivevo sul taccuino l’ammonizione… a distanza di circa un metro da me, mi rivolgeva la frase ingiuriosa da me descritta nel referto. A quel punto ho estratto il cartellino rosso… Preciso che, al momento dell’ingiuria… l’Assistente era lontano e non avrebbe potuto sentire”. Con il ricorso a questa Commissione Disciplinare, la società Nuovo Terzigno, tra l’altro, ha confermato anche quanto segnalato nell’integrazione (prodotta con raccomandata postale in data 31.10.2006, con allegata documentazione) al reclamo di prima istanza. All’atto dell’audizione presso questa C.D., la società si è riportata al reclamo presentato. L’aspetto determinante della vicenda (che, repetita iuvant, si appalesa davvero articolata e complessa) risiede nell’atto dell’espulsione dal campo del più volte nominato calciatore Izzo Alessandro. Ad avviso della società reclamante, come più volte sottolineato, egli sarebbe stato espulso “per doppia ammonizione”. Il direttore di gara, viceversa, come già evidenziato, ha puntualizzato, senza esitazione alcuna, di aver espulso il calciatore Izzo Alessandro non per aver confuso la sua posizione soggettiva nel corso della gara (tra calciatore gravato o non gravato da precedente ammonizione), ma “in via diretta”, ovvero a prescindere dall’ammonizione appena notificatagli, in connessione esclusiva con la frase ingiuriosa riportata nel referto di gara. Questa Commissione Disciplinare ritiene che non possa accedersi ad alcuna valutazione diversa, o difforme, rispetto a quella determinata dalle indicazioni del referto di gara, confermate dall’audizione dell’arbitro e dei due suoi Assistenti ufficiali. Nessun elemento, invero, potrebbe essere idoneo a confutare, in un caso quale quello in esame, le dichiarazioni degli ufficiali di gara. Anche la documentazione, allegata dalla reclamante alla sua richiamata integrazione al reclamo di prima istanza, non può – a giudizio di questa C.D. – determinare un’idonea smentita delle nette ed univoche affermazioni degli ufficiali di gara. Invero, la vicenda attiene, in estrema sintesi, ad una sorta di interpretazione della volontà arbitrale, all’atto dell’espulsione dal terreno di gioco del calciatore Izzo Alessandro. In ordine alla volontà arbitrale, è di tutta evidenza che possa esprimersi a chiarimenti esclusivamente il medesimo direttore di gara, atteso che l’Assistente ufficiale a lui, in quel frangente, più vicino, ha fornito una testimonianza non conforme a quanto asserito dalla società reclamante. Invero, l’affermazione della società Nuovo Terzigno (secondo la quale l’arbitro avrebbe detto, al calciatore Izzo Alessandro, la frase “Nove, ma a me pare di averti già ammonito”) è, francamente, non dimostrabile, neppure attraverso la più volte segnalata documentazione, allegata all’integrazione al reclamo di prima istanza. Nella fattispecie, in definitiva, non può che essere ribadito, anche in ossequio a conforme e consolidata giurisprudenza, che gli atti ufficiali di gara (nonché le risultanze delle audizioni della terna arbitrale) configurano fonte privilegiata di prova, che può essere smentita soltanto da una dimostrazione del contrario, che risulti assolutamente inconfutabile: ciò che, nella circostanza, non è dato rilevare. In ragione delle stesse motivazioni, con riferimento anche all’univocità delle deposizioni degli ufficiali di gara, questa Commissione Disciplinare ritiene di non poter accogliere la richiesta della società ricorrente, finalizzata alla trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Nuovo Terzigno.
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