COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. PASCARELLA GIOVANNI (PRESIDENTE CASERTA CALCIO) – GARA CASERTA CALCIO / VOLLA DEL 14.01.2007 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. PASCARELLA GIOVANNI (PRESIDENTE CASERTA CALCIO) – GARA CASERTA CALCIO / VOLLA DEL 14.01.2007 – ECCELLENZA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito l’assistente giuridico del ricorrente, rileva che il reclamo è infondato. In esso, invero, si deduce che la sanzione sia eccessiva, rispetto ad altre che, ad avviso del ricorrente, sarebbero state inflitte, dal Giudice Sportivo, in misura meno severa. Questa C.D., letto il supplemento di referto, fonte privilegiata di prova, rileva che l’arbitro ha dichiarato che, al termine del primo tempo, il ricorrente presidente della società Caserta Calcio, sig. Pascarella Giovanni, inveiva contro i calciatori della società antagonista, Virtus Volla, con insulti e minacce, strattonando due di essi. Negli atti ufficiali di gara è evidenziato, altresì, che solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine i calciatori della società ospitata potevano rientrare nello spogliatoio. Il comportamento del ricorrente, in tutta evidenza, si presenta assolutamente non conforme ai doveri del massimo responsabile di una società sportiva, oltre ad apparire in forte violazione dei criteri di ospitalità. Sotto il profilo della commisurazione della pena, la sanzione si presenta congrua ed adeguatamente determinata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’incameramento della tassa, nella misura versata (conforme alle disposizioni vigenti per i reclami prodotti dai tesserati) di euro 65,00.
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