COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RENASCOR GAIANO – GARA SPERANZE CAVESI / RENASCOR DELL’11.03.07 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RENASCOR GAIANO – GARA SPERANZE CAVESI / RENASCOR DELL’11.03.07 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince chiaramente la responsabilità dei tesserati della società reclamante, in merito agli episodi accaduti, che hanno costretto l’arbitro a proseguire la gara soltanto “pro forma”. Questa C.D., pertanto, ritiene eque e commisurate, all’effettiva gravità delle infrazioni commesse, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Renascor Gaiano.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it