COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PIANURA – GARA PIANURA / VIRTUS VOLLA DEL 25.03.2007 – ATT.MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PIANURA – GARA PIANURA / VIRTUS VOLLA DEL 25.03.2007 – ATT.MISTA
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. La reclamante si duole di una sanzione, che essa ritiene eccessiva, inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Emanuele Castellano, in quanto il fatto, del quale egli si è reso colpevole, non sarebbe stato causato volontariamente. Dal referto di gara, fonte privilegiata di prova, si evince chiaramente, viceversa, che la condotta del suddetto calciatore è stata esercitata in modo volontario. Pertanto, la decisione del Giudice Sportivo risulta equa e proporzionata e deve essere confermata integralmente. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Pianura.
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