COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL ORTESE – GARA CITTÀ DI ATELLA CALCIO / REAL ORTESE DEL 14.03.2007 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL ORTESE – GARA CITTÀ DI ATELLA CALCIO / REAL ORTESE DEL 14.03.2007 – ATT. MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Alla gara in epigrafe hanno partecipato, invero, a favore della società Città di Atella Calcio, i calciatori Fusco Gianluca, nato l’8.08.1988, e Tana Donato, nato il 31.05.1988, entrambi in posizione irregolare agli effetti disciplinari. Quanto al Fusco Gianluca, egli era stato gravato da una squalifica per tre giornate di gara, come dal Comunicato Ufficiale n. 68 del 15.02.2007, pag. 1714, relativa alla gara Città di Atella Calcio / Boys Caserta Calcio dell’11.02.2007, valevole per il medesimo Campionato Regionale di Attività Mista, quale calciatore espulso dal campo. Egli, di conseguenza, avrebbe dovuto scontare la sanzione in occasione delle prime tre gare ufficiali, la prima successiva a quella, nel corso della quale era stato espulso dal campo, e le residue due successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale innanzi richiamato. Orbene, egli non è stato né impiegato in gara, né indicato nella distinta ufficiale, in ordine alle seguenti gare, del medesimo Campionato, immediatamente successive: Città di Atella Calcio / Rinascita Sanfeliciana del 18.02.2007; Casapesenna / Città di Atella Calcio del 26.02.2007. Preso atto che nella giornata del 4.03.2007 la società Città di Atella Calcio osservava il turno di riposo previsto dal calendario, la terza gara successiva era Città di Atella Calcio / Caserta Calcio, in calendario per l’11.03.2007. Essa fu sospesa, a seguito di un serio infortunio di un calciatore, per espressa, sportiva volontà delle due società antagoniste e, dunque, non diede luogo ad un risultato valido, agli effetti della classifica e, di conseguenza, la terza giornata di squalifica del calciatore non poteva essere considerata scontata, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, che prescrive testualmente: “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica…”. Tanto premesso, il calciatore in parola avrebbe dovuto scontare la residua giornata di squalifica in occasione della gara ancora successiva, ovvero quella di cui al reclamo in esame. Preso atto che, viceversa, ha partecipato ad essa, il più volte nominato calciatore Fusco Gianluca deve essere considerato in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, in relazione alla gara in esame. Quanto, poi, al calciatore Tana Donato, egli era stato gravato da squalifica per una giornata di gara, per cumulo di ammonizioni, come dal Comunicato Ufficiale n. 73 del 1° marzo 2007, pag. 1865, in relazione alla gara del 26.02.2007 del Campionato Regionale di Attività Mista. Di conseguenza, egli avrebbe dovuto scontare la sanzione in occasione della gara, del medesimo Campionato, immediatamente successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, sul quale era stata riportata la squalifica, quale calciatore non espulso dal campo. La sequenza dell’esecuzione della sanzione è, ovviamente, quella già enunciata, in ordine al calciatore Fusco Gianluca, con decorrenza dalla gara del 4.03.2007 (turno di riposo della società Città di Atella Calcio). La gara successiva (Città di Atella Calcio / Caserta Calcio, dell’11.03.2007) fu sospesa, senza dare luogo ad un risultato valido agli effetti della classifica. Di conseguenza, anche il calciatore Tana Donato avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica in occasione della gara, di cui al reclamo in esame. Preso atto che, viceversa, ha partecipato ad essa, anche il più volte nominato calciatore Tana Donato deve essere considerato in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, in relazione alla gara in esame. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Ortese, di infliggere alla società Città di Atella Calcio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 5, lettera a), la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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