COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCCER ROSSOBLU – GARA G.C.ALTO CASERTANO / SOCCER ROSSOBLU DEL 17.03.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCCER ROSSOBLU – GARA G.C.ALTO CASERTANO / SOCCER ROSSOBLU DEL 17.03.2007 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, risulta che i calciatori di seguito indicati siano tutti regolarmente tesserati, a favore della società G.C. Alto Casertano, da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame: Di Nuzzo Massimo, nato il 1.06.1981 (tesserato a favore della società G.C. Alto Casertano in data 15.12.2006); Valentinelli Govanni, nato il 26.02.1986 (in data 2.11.2006); Squillacioti Danilo, nato il 28.5.1987 (in data 4.01.2007); Colapietro Vincenzo, nato il 1.6.1985 (in data 9.12.2006). Di conseguenza, essi hanno partecipato in posizione regolare alla gara, di cui in epigrafe. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Soccer Rossoblu.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it