COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RIN.CAVALLEGGERI – GARA PRO VESUVIO / RIN.CAVALLEGGERI DEL 4.03.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO RIN.CAVALLEGGERI – GARA PRO VESUVIO / RIN.CAVALLEGGERI DEL 4.03.2007 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, come dalla nota della Segreteria del C.R. Campania, l’assistente di parte, sig. Renna Egidio, nato il 1.02.1959, risulta regolarmente censito per la società Pro Vesuvio, quale Consigliere, con decorrenza dal 13.10.2006 (ovvero, da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame). Di conseguenza, egli era in posizione regolare alla data della gara, di cui in epigrafe. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Rin. Cavalleggeri.
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