COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.F. PAGLIARONE – GARA SF PAGLIARONE / AVERSANA S.DIEGO DEL 14.03.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.F. PAGLIARONE – GARA SF PAGLIARONE / AVERSANA S.DIEGO DEL 14.03.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, come da attestazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, il calciatore Aiello Gennaro, nato il 6.02.1982, risulta tesserato a favore della società Aversana San Diego dal 20.09.2006, ovvero da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame. Viceversa, in ordine all’assistente di parte sig. Strollo Giuseppe, nato il 6.05.1989, risulta depositata, presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, una richiesta di tesseramento a favore della società Aversana San Diego. Essa, tuttavia, è stata restituita alla società perché irregolare, in quanto mancante della firma di un genitore (che configura presupposto ineludibile, ai fini della conformità normativa del tesseramento). La società medesima non ha provveduto alla richiesta regolarizzazione, senza alcuna indicazione dell’eventuale sussistenza di una motivazione giustificativa. Di conseguenza, il sig. Strollo Giuseppe deve essere considerato in posizione irregolare, in relazione alla gara in esame. Tanto premesso, in ragione dell’utilizzo, in posizione irregolare, del nominato Strollo Giuseppe, quale assistente dell’arbitro, la società Aversana San Diego deve essere sottoposta alle sanzioni prescritte dall’art. 12, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società ASF Pagliarone, di infliggere alla società Aversana San Diego, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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