COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PRO SASSANESE CALCIO – GARA CARTHUSIA / PRO SASSANESE DEL 14.03.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PRO SASSANESE CALCIO – GARA CARTHUSIA / PRO SASSANESE DEL 14.03.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, come dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, mentre risultano tutti regolarmente tesserati, a favore della società Carthusia, da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame, i calciatori di seguito indicati: Ferro Michele, nato il 24.07.1986 (tesserato a favore della società Carthusia dal 25.11.2006); Colapinto Benedetto, nato il 21.03.1975 (dal 13.01.2007); Di Giuseppe Francesco, nato il 6.10.1988 (dal 25.11.2006); Cestaro Nicola, nato il 16.6.1979 (dal 25.11.2006); Rotunno Marco, nato il 16.03.1985 (dal 14.11.2006); Tierno Giuseppe, nato il 10.051978 (dal 25.11.2006); ; Marotta Italo, nato il 21.07.1982 (dal 25.11.2006); viceversa, il calciatore Vegliante Marco, nato il 9.12.1980, risulta tesserato, a favore della società Carthusia, soltanto da data successiva (31.03.2007), rispetto al giorno di disputa della gara. Di conseguenza, mentre i calciatori, di cui all’elenco innanzi riportato, hanno partecipato in posizione regolare alla gara, di cui in epigrafe, la posizione del calciatore Vegliante Marco deve considerarsi irregolare, aglik effetti del tesseramento. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Pro Sassanese Calcio, di infliggere alla società Carthusia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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