COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NEMEA SAPRI V. – GARA CIVITELLA / NEMEA SAPRI DEL 19.11.2006 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO NEMEA SAPRI V. – GARA CIVITELLA / NEMEA SAPRI DEL 19.11.2006 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. La società Nemea Sapri Vibovilla ha motivato il proprio atto d’impugnazione sostenendo che alla gara, di cui al reclamo in esame, abbia partecipato, a favore della società Civitella, il calciatore De Vita Luca, in supposta posizione irregolare agli effetti disciplinari. La reclamante ha esposto, invero, che il calciatore innanzi nominato era stato squalificato per due gare, a seguito di espulsione dal terreno di gioco, in occasione della gara del 12.11.2006 del Campionato Regionale di Attività Mista. Sul punto, come coerentemente e costantemente determinato dalla giurisprudenza della Commissione d’Appello Federale, a seguito della modifica della relativa normativa, le squalifiche per giornate di gara dei calciatori, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, devono essere scontate esclusivamente nel Campionato, nell’ambito del quale il calciatore abbia partecipato a gara, “quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. La relativa norma è stata, invero, innovata con il nuovo testo del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 12 / A del 31 luglio 2003 della F.I.G.C. ed allegato al Comunicato Ufficiale n. 13 del 28 agosto 2003 del C.R. Campania. Conseguentemente, il calciatore De Vita Luca aveva titolo per prendere parte alla gara in oggetto, che rientra in Campionato diverso da quello Regionale di Attività Mista. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Nemea Sapri Vibovilla.
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