COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASAMICCIOLA TERME – GARA CASAMICCIOLA T. / SCISCIANO DELL’1.04.07 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CASAMICCIOLA TERME – GARA CASAMICCIOLA T. / SCISCIANO DELL’1.04.07 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dal referto arbitrale, che configura fonte privilegiata di prova, si rileva in maniera chiara la condotta offensiva del sig. Colonna Alfonso nei confronti del direttore di gara, aggravata dalla circostanza dell’averlo rincorso durante lo svolgimento della gara. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Casamicciola Terme.
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