COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CIVITELLA 93 – GARA CASALVELINO / CIVITELLA 93 DEL 25.03.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CIVITELLA 93 – GARA CASALVELINO / CIVITELLA 93 DEL 25.03.2007 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. La società reclamante lamenta che alla gara in oggetto abbia partecipato, a favore della società Casalvelino, il calciatore Buccino Nicola, nato l’11.04.1985, benché fosse stato espulso dal terreno di gioco, in occasione della gara immediatamente precedente (Comprensorio Basso Cilento / Casalvelino del 18.03.2007). Il ricorso è fondato, atteso che il calciatore Buccino Nicola, come da errata-corrige pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 12.04.2007, pag. 2333, era stato effettivamente espulso dal campo, in occasione della gara innanzi citata. Invero, sulla base del principio dell’automatismo della sanzione, di cui all’art. 41, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (che testualmente recita: “Il calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale, è automaticamente squalificato per una giornata, senza declaratoria del Giudice Sportivo”), l’espulsione dal campo impone, a carico della società di appartenenza, l’obbligo di non utilizzare il calciatore, nella gara immediatamente successiva a quella dell’espulsione dal campo, indipendentemente dalla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della relativa squalifica. La mancata pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22.03.2007, pag. 2097 – laddove, erroneamente, del calciatore Buccino Nicola era stata riportata, in luogo della squalifica, l’ammonizione con diffida (settima infrazione) – della sanzione a carico del calciatore, non esimeva la società Casalvelino dall’obbligo di non utilizzarlo nella gara ufficiale, di cui al reclamo in esame. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Civitella 93, di infliggere alla società Casalvelino, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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