COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MESSERCOLA 2005 – GARA JUVE MONTESARCHIO / MESSERCOLA DEL 7.01.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MESSERCOLA 2005 – GARA JUVE MONTESARCHIO / MESSERCOLA DEL 7.01.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, dalla documentazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è risultato che il calciatore Cula Marius Daniel, nato il 14.11.1978, alla data della disputa della gara non risultava tesserato a favore della società Juve Montesarchio. Per l’esattezza, il predetto calciatore risulta tesserato, a favore della società Juve Montesarchio, a decorrere dal 3.03.2007, ovvero da data successiva, rispetto al giorno di disputa della gara in esame. Di conseguenza, egli ha partecipato in posizione irregolare alla gara, di cui all’epigrafe. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Messercola 2005, di infliggere alla società Juve Montesarchio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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