COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO COSMOS – GARA COSMOS / MUGNANO DEL CARDINALE DEL 24.02.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO COSMOS – GARA COSMOS / MUGNANO DEL CARDINALE DEL 24.02.2007 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Cosmos, rileva che esso è fondato. La reclamante si duole della circostanza che l’assistente di parte sig. Talento Nicola, della società Mugnano del Cardinale, è stato sostituito, all’inizio del secondo tempo, dall’allenatore sig. Picariello Giuseppe, squalificato fino al 9.04.2007. Esperiti gli opportuni accertamenti, effettivamente dal Comunicato Ufficiale n. 68 del 15.02.2007, pag. 1704, si rileva che il sig. Picariello Giuseppe, della società Mugnano del Cardinale, risulta squalificato fino al 9.04.2007. Di conseguenza, egli ha svolto, per tutto il secondo tempo della gara in esame, il ruolo di assistente di parte in posizione irregolare. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Cosmos, di infliggere alla società Mugnano del Cardinale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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