COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO BELLONA – GARA ATLETICO BELLONA / DRAGONESE DEL 1.04.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO ATLETICO BELLONA – GARA ATLETICO BELLONA / DRAGONESE DEL 1.04.2007 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile, quanto alla posizione del calciatore Nominato Vincenzo (che, peraltro, nella sua qualità di presidente della società, ha sottoscritto legittimamente, in quanto squalificato per giornate di gara e non a tempo, l’atto di impugnazione). Invero, il calciatore medesimo è stato squalificato per due gare. La relativa norma – art. 41, comma 3, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva – non consente l’impugnazione per le squalifiche fino a due giornate di gara. Quanto, invece, all’opposizione alla squalifica a carico del calciatore De Stefano Antonio, il reclamo proposto risulta infondato, visto che dal referto arbitrale emerge, con chiarezza ed in modo inconfutabile, che quanto ascritto al detto calciatore (aver ingiuriato ripetutamente il direttore di gara, dopo la notifica dell’espulsione per somma di ammonizione) si sia effettivamente verificato. D’altro canto, la società reclamante non ha prodotto alcun elemento concreto, idoneo all’attenuazione delle responsabilità del calciatore stesso. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo per quel concerne la squalifica del calciatore Nominato Vincenzo; di rigettarlo nella parte relativa alla richiesta di riduzione di squalifica del calciatore De Stefano Antonio; dispone l’addebito della tassa, non versata, a carico della società reclamante.
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