COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RIN.SANNICOLESE – GARA RECALE 1962 / RIN.SANNICOLESE DEL 4.11.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO RIN.SANNICOLESE – GARA RECALE 1962 / RIN.SANNICOLESE DEL 4.11.2006 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, il calciatore Tartaglione Giuliano, squalificato per una giornata a seguito di espulsione per somma di ammonizione nella gara Vairanese / Virtus Recale del 29.10.2006, risulta aver scontato la sanzione in occasione della successiva gara di recupero (disputata in data 1.11.2006) della società di appartenenza con la società Sparanise. Invero, egli non è stato né utilizzato, né inserito nella distinta ufficiale della gara innanzi richiamata. Di conseguenza, il nominato calciatore risultava in posizione regolare, in ordine alla gara oggetto del reclamo, immediatamente successiva a quella in cui egli aveva scontato la sanzione. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Rin.Sannicolese.
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