COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ISOLA DI PROCIDA – GARA VIRTUS VOLLA / ISOLA DI PROCIDA DEL 19.11.2006 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ISOLA DI PROCIDA – GARA VIRTUS VOLLA / ISOLA DI PROCIDA DEL 19.11.2006 – ATT. MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. La società Isola di Procida ha motivato il proprio atto d’impugnazione sostenendo che alla gara, di cui al reclamo in esame, abbia partecipato, a favore della società Virtus Volla, il calciatore Infante Davide, in supposta posizione irregolare agli effetti disciplinari, in quanto squalificato per due gare, a seguito di espulsione dal terreno di gioco, in occasione della gara del 5.11.2006 del Campionato Regionale di Eccellenza. Sul punto, come coerentemente e costantemente determinato dalla giurisprudenza della Commissione d’Appello Federale, a seguito della modifica della relativa normativa, le squalifiche per giornate di gara dei calciatori, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, devono essere scontate esclusivamente nel Campionato, nell’ambito del quale il calciatore abbia partecipato a gara, “quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. Conseguentemente, il calciatore Infante Davide aveva titolo per prendere parte alla gara in oggetto, che rientra in Campionato diverso da quello Regionale di Eccellenza. A nulla rileva la circostanza che le due gare della società Virtus Volla (di Eccellenza e di Attività Mista) si siano svolte nello stesso giorno solare. Tale circostanza, invero, era impeditiva della partecipazione ad entrambe le gare (sia quella del Campionato, in ordine al quale il calciatore fosse stato squalificato, sia quella di altro Campionato della stessa società) nella precedente formulazione della relativa ed innanzi richiamata norma, innovata con il nuovo testo del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 12 / A del 31 luglio 2003 della F.I.G.C. ed allegato al Comunicato Ufficiale n. 13 del 28 agosto 2003 del C.R. Campania. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Isola di Procida.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it