COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PRATA P.U. – GARA FERRARI / PRATA P.U. DELL’11.11.2006 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PRATA P.U. – GARA FERRARI / PRATA P.U. DELL’11.11.2006 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Prata P.U., rileva che esso è fondato. La reclamante, invero, si duole della circostanza che un calciatore della società avversaria, corrispondente al nominativo di Russo Mario (nato il 16.04.1991), abbia partecipato alla gara de qua senza la prescritta autorizzazione preventiva, ex art. 34, comma 3, N.O.I.F. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge sia la mancata regolarizzazione, da parte della società Ferrari, del tesseramento del calciatore in parola, sia la conseguenziale, mancata autorizzazione, sulla base della richiamata norma dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Prata P.U., di infliggere alla società Ferrari, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettere a) e c), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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