COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL NOCELLETO – GARA ONLUS CASALUCE / REAL NOCELLETO DEL 25.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. CASERTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL NOCELLETO – GARA ONLUS CASALUCE / REAL NOCELLETO DEL 25.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. CASERTA La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Real Nocelleto, rileva che esso è fondato. Invero, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, il calciatore Colella Giovanni, nato il 23.12.1991, non risulta tesserato a favore della società Onlus Casaluce. Deve peraltro precisarsi che il calciatore innanzi nominato, anche se fosse risultato regolarmente tesserato a favore della società Onlus Casaluce, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara in epigrafe, in quanto infrasedicenne alla data di svolgimento dell’evento agonistico e, di conseguenza, soggetto all’obbligo della preventiva autorizzazione da parte del C.R. Campania (sulla base dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F.). Di conseguenza, egli ha partecipato in posizione irregolare alla gara, di cui al reclamo in esame. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real Nocelleto, di infliggere alla società Onlus Casaluce, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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