COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 23/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CIPRIANI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 138 del 13.3.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 23/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CIPRIANI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 138 del 13.3.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, letto il reclamo, OSSERVA Con Comunicato Ufficiale n. 138 del 13.03.2007 il Giudice Sportivo squalificava per quattro gare effettive il calciatore Cipriani Andrea, perché, espulso per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco,alla notifica del provvedimento disciplinare, avvicinava l’Arbitro puntandogli un dito in faccia, toccandolo ad una guancia. Nella circostanza gli rivolgeva espressioni gravemente offensive. La U.S.D. Virtusvecomp Verona ha proposto reclamo avverso la suddetta sanzione, chiedendo una riduzione della medesima senza però contestare i fatti, anzi confermando che il calciatore ha “perso la testa” e cercando delle attenuanti sulla condotta senza però darne prova. Il reclamo è infondato e va respinto. I fatti così come risultanti dagli atti ufficiali di gara, che godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S., non possono che essere confermati. La sanzione irrogata, quindi, appare congrua in considerazione della gravità dei fatti compiuti, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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