COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 30/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO COMO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SGRO’ MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 142 del 16.3.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 156 del 30/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO COMO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SGRO’ MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 142 del 16.3.2007 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del procedimento, sentito il difensore della Società reclamante, osserva quanto segue.
Al 34° del secondo tempo della gara Merate-Como del 14.3.2007 il calciatore del Como Marco Sgrò (capitano), mentre il gioco era fermo, correva verso il direttore di gara protestando e metteva le mani sul petto dello stesso, senza farlo indietreggiare o procurare alcun dolore, profferendo al suo indirizzo espressioni offensive ed irriguardose. Il calciatore, allontanato grazie all’intervento dei compagni di squadra veniva espulso.
Il Giudice Sportivo, con C.U. n. 142 del 16.3.2007, comminava allo Sgrò la sanzione della squalifica per cinque gare effettive, anche in considerazione del fatto che il tesserato era anche capitano della squadra.
Avverso tale provvedimento, proponeva rituale reclamo la Calcio Como S.r.l. sostenendo la eccessiva afflittività della sanzione, chiedendone la riduzione al massimo a due giornate effettive di gara.
Le motivazioni del reclamo si basano principalmente sul fatto che la condotta dello Sgrò non può essere classificata come violenta ma tutt’al più irriguardosa. Come pure le espressioni rivolte al direttore di gara integrano gli estremi dell’offesa essendo sicuramente molto volgari, denigratorie e di scherno ma non ingiuriose.
A sostegno della tesi difensiva, vengono citati alcuni precedenti giurisprudenziali che però, ad avviso di questa Commissione, non possono essere presi in considerazione.
Ciò nonostante, in considerazione del fatto che non è stato arrecato alcun danno al direttore di gara, come risulta dagli atti ufficiali, sanzione equa appare quella della squalifica per quattro gare effettive,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Marco Sgrò a quattro gare effettive.
Nulla per la tassa non versata.
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