COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 30/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO COMO S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI € 4.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 147 del 21.3.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 30/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO COMO S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI € 4.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 147 del 21.3.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti; Letto il reclamo proposto dal Calcio Como S.r.l. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 147 del 21.3.2007) con il quale è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00. Rilevato che con lo stesso provvedimento il Giudice Sportivo ha altresì irrogato la sanzione della squalifica del campo di giuoco per due gare con decorrenza immediata a porte chiuse (sanzione non impugnata dal Calcio Como S.r.l.). Valutato che la sanzione complessiva è stata irrogata con riferimento al comportamento tenuto dai sostenitori del Calcio Como in campo avverso (Solbiatese) manifestatosi in una evidente contestazione nei confronti della propria squadra attraverso lo scardinamento della rete di recinzione della tribuna loro riservata ed il lancio in campo di alcune travi, comportamenti idonei a provocare la sospensione della gara per qualche minuto. Valutato, altresì, che la stessa tifoseria, a fine gara teneva ulteriori comportamenti violenti e offensivi nei confronti della terna arbitrale e dei calciatori delle due squadre. Letta la memoria difensiva depositata dal Calcio Como ed ascoltato il difensore di detta Società. Considerato che, in effetti, nella determinazione della sanzione va tenuto conto che la gara si è svolta in campo avverso dove le possibilità di controllare la propria tifoseria sono oltremodo limitate, che la contestazione della tifoseria comasca appare soprattutto diretta nei confronti della propria squadra, che il comportamento antiregolamentare tenuto sugli spalti (lancio di travi) è stato provato dalla circostanza che tale materiale si trovava irregolarmente sul posto. Ritenuto che la sanzione irrogata complessivamente appare eccessiva essendo già sufficientemente penalizzante la squalifica del campo per due gare a porte chiuse, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dal Calcio Como S.r.l., riduce l’ammenda da € 4.000,00 ad € 2.000,00. Nulla per la tassa non versata.
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