COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 30/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. ROSSANESE 1909 E DEL PRESIDENTE STANCATO DINO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Alberto Aita) (nota n. 1687.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 156 del 30/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. ROSSANESE 1909 E DEL PRESIDENTE STANCATO DINO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Alberto Aita) (nota n. 1687.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007).
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti,
letto il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale disposto in data 19.2.2007 nei confronti della Società F.C. Rossanese 1909 e del sig. Dino Stancato, Presidente della F.C. Rossanese 1909, a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S.
Rilevato che, in effetti, la Società F.C. Rossanese 1909 si è resa inadempiente alla decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2 dell’11.11.2006, con il quale la Società è stata condannata al pagamento della somma di € 7.120,00 in favore dell’allenatore Alberto Aita.
Preso atto che la decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., non impugnata, è passata in giudicato.
Accertata l’attuale inadempienza della Società F.C. Rossanese 1909 in difetto di qualsivoglia comunicazione attestante l’avvenuto adempimento.
Rilevato che la Società Rossanese non si è presentata alla odierna riunione né ha fatto pervenire alcuna documentazione nonostante la richiesta di rinvio a tal fine presentata e accordata nella riunione del 22.3.2007 da questa Commissione,
Visti gli artt. 7 commi 6 bis e 7, e 13 comma 1 lett. f) del C.G.S., nonchè l’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F.,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della Società F.C. ROSSANESE 1909 la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella presente stagione sportiva, e nei confronti del Presidente della stessa sig. Dino STANCATO la sanzione della inibizione per anni uno.
Dispone, altresì, che, ove alla data del 31 maggio 2007, dovesse persistere la morosità della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione 2007/2008.
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