COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 5/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. BELLUNO 1905 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CREMASCO NICOLA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 138 del 13.3.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 5/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. BELLUNO 1905 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CREMASCO NICOLA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 138 del 13.3.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società A.C. Belluno 1905 S.r.l., dopo aver preannunciato reclamo e richiesto, a mezzo fax, in data 13.3.2007, copia degli atti relativi alla gara Belluno- Virtusvecomp Verona dell’11.3.2007, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso la sanzione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 138 del 13.3.2007; visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it