COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 5/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PALAZZOLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LANCINI DANIELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 154 del 28.3.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 5/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare - RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PALAZZOLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LANCINI DANIELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 154 del 28.3.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti. Letto il reclamo proposto dall’A.C. Palazzolo S.r.l. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 154 del 28 marzo 2007) con il quale è stata irrogata la squalifica per cinque gare al calciatore Daniele Lancini “per aver colpito lontano dall’azione di gioco con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario e per averlo, successivamente ed in reazione, sputato attingendolo alla schiena. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14, comma 2 bis lett. b) del C.G.S.”. Rilevato che con il reclamo si eccepisce che la sanzione irrogata sarebbe eccessiva in quanto l’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S. prevederebbe la squalifica per tre giornate e che solo ove si fosse ritenuta la condotta violenta tenuta “di particolare gravità” si sarebbero potute irrogare cinque giornate di squalifica ma che la condotta tenuta dal Lancini non è stata definita come tale. Considerato che le deduzioni di parte reclamante non appaiono condivisibili in quanto l’art. 14, comma 2 bis, lett. b) del C.G.S. prevede “come sanzione minima” la squalifica per tre giornate. Valutato che i comportamenti tenuti dal calciatore Daniele Lancini concretizzano sicuramente una condotta violenta reiterata. Ritenuta, pertanto, la congruità delle sanzioni irrogate, P.Q.M. Respinge il reclamo proposto dall’A.C. Palazzolo S.r.l. e, per l’effetto, conferma la squalifica per cinque gare effettive irrogata al calciatore Daniele Lancini. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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