COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 13/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO L’AMMENDA DI € 500,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SABATINO ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 159 del 4.4.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 13/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO L’AMMENDA DI € 500,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SABATINO ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 159 del 4.4.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo interposto dalla A.C.D. Guidonia Montecelio, espone quanto segue. La Società laziale ha impugnato il provvedimento con cui il Giudice Sportivo (C.U. n. 159 del 4.4.2007) ha inflitto, rispettivamente, al calciatore Sabatino ed al sodalizio reclamante, la sanzione della squalifica per tre giornate di gara effettive e l’ammenda di € 500,00. il particolare, al Sabatino veniva ascritta la responsabilità “per avere, a fine gara colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al viso. Sanzione così determinata ex art. 14 comma 2 bis, lett. b) del C.G.S.”, mentre la Società sportiva A.C.D. Guidonia Montecelio veniva ritenuta responsabile “per essersi i propri giocatori rifiutati di effettuare la rituale procedura del fair-play”. Le circostanze che hanno determinato l’irrogazione delle sanzioni in precedenza richiamate, risultano puntualmente ed inequivocabilmente confermate dagli atti ufficiali di gara che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. Ne discende che i motivi di reclamo e le osservazioni formulate dalla A.C.D. Guidonia Montecelio non possono trovare accoglimento, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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