COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 20/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI € 750,00; L’INIBIZIONE FINO AL 2.5.2007 AL DIRIGENTE CROCE CLAUDIO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MUCCIANTE TIZIANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 159 del 4.4.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 20/4/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. AVVERSO
L’AMMENDA DI € 750,00; L’INIBIZIONE FINO AL 2.5.2007 AL DIRIGENTE CROCE
CLAUDIO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE
MUCCIANTE TIZIANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 159 del 4.4.2007 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
Letto il reclamo, esaminati gli atti, ascoltati i rappresentati della Società, osserva:
Il Giudice Sportivo con C.U. n. 159 del 4.4.2007 sanzionava la Società reclamante con
l’ammenda di € 750,00 per avere i propri sostenitori nel corso del secondo tempo ed in più
occasioni, colpito con sputi l’assistente arbitrale attingendolo in varie parti del corpo e per
aver profferito al suo indirizzo espressioni offensive; nonché l’inibizione a svolgere ogni
attività fino al 2.5.2007 al dirigente Claudio Croce per aver profferito all’indirizzo
dell’assistente arbitrale frasi minacciose; oltre la squalifica per tre gare effettive del
calciatore Tiziano Mucciante, per avere, a gioco fermo mentre si trovava a terra insieme
con un avversario, colpito quest’ultimo con un pugno allo stomaco.
Rilevato che le motivazioni addotte a sostegno del reclamo non possono indurre questa
Commissione a rivisitare le sanzioni inflitte alla Società ed al calciatore Tiziano Cucciante,
che in relazione ai fatti contestati per quanto contenuto nel referto arbitrale, appaiono
congrue ed adeguate, ma che,invece, possono essere condivise anche se parzialmente le
argomentazioni sostenute dal dirigente Croce che a riguardo fa rilevare che la versione
dei fatti riportata dall’arbitro è diversa da quella del Giudice Sportivo e che nulla riporta
nel proprio referto l’assistente arbitrale al contrario di quanto riportato dal G.S.,
P.Q.M.
Riduce l’inibizione al dirigente sig. Claudio Croce dal 2.5.2007 al 21.4.2007, conferma nel
resto.
Nulla per la tassa non versata.
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