COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 20/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SIBILLA EL BRAZIL CUMA AVVERSO L’AMMENDA DI € 500,00; L’INIBIZIONE FINO AL 2.5.2007 AL DIRIGENTE SOMMA ALFONSINO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI DINOLFO THOMAS E ZINNO RICCARDO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 159 del 4.4.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 20/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SIBILLA EL BRAZIL CUMA AVVERSO L’AMMENDA DI € 500,00; L’INIBIZIONE FINO AL 2.5.2007 AL DIRIGENTE SOMMA ALFONSINO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI DINOLFO THOMAS E ZINNO RICCARDO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 159 del 4.4.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti di gara; rilevato che il G.S. con il C.U. n. 159 del 04.04.2007 impartiva le sanzioni meglio indicate in epigrafe per i fatti accaduti alla fine della gara Guidonia/Sibilla El Brazil Cuma del 31.03.2007. In particolare veniva sanzionata la Società ricorrente con l’ammenda di € 500,00 perché i propri calciatori alla fine della gara si rifiutavano di effettuare la rituale procedura Fair Play, nonché il dirigente Alfonsino Somma per aver cercato a fine gara di aggredire alcuni dirigenti della squadra avversaria; inoltre il calciatore Dinolfo Thomas per avere a fine gara colpito con un pugno al volto un calciatore avversario ed il calciatore Riccardo Zinno, per avere a fine gara colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto, entrambi con tre gare effettive. Preliminarmente si rappresenta che la documentazione prodotta a sostegno del reclamo non è idonea a supportare quanto in esso contenuto. Pertanto, rilevato che le argomentazioni addotte non possono indurre questa Commissione a rivisitare le sanzioni giustamente inflitte; Considerato che ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel C.G.S. il referto arbitrale è sempre da ritenersi fonte privilegiata e degna di fede: quindi alla luce di quanto contenuto nel suddetto referto, le sanzioni inflitte appaiono adeguate all’entità dei fatti, P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it